Messa alla prova. Niente richiesta in Cassazione

Pubblicato il 14 agosto 2014 La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere richiesta dall'imputato nel giudizio di Cassazione.

E ciò, “né invocandone l'applicazione in detto giudizio, né sollecitando l'annullamento con rinvio al giudice di merito” Il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio “tempus regit actum”.

E' quanto puntualizzato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 35717 del 13 agosto 2014.
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