Messa alla prova senza ricusazione

Pubblicato il 13 aprile 2016

Nell’ipotesi in cui il giudice emetta ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’articolo 464 quater del Codice di procedura penale, non si determina l’incompatibilità del giudice medesimo nel giudizio che prosegua, nei confronti di eventuali coimputati, con le forme ordinarie.

Detta ordinanza, infatti, viene adottata nella medesima “fase” processuale, e non implica una valutazione sul merito dell’ipotesi di accusa ma costituisce “esercizio della discrezionalità giurisdizionale fondata sulla delibazione dell’inesistenza ictu oculi di cause di immediato proscioglimento” ai sensi dell’articolo 129 del Codice del processo penale, sulla verifica dell’idoneità del programma di trattamento, e su una prognosi favorevole di non recidiva.

Incompatibilità giudice in caso di esuberanza

Esclusivamente nel caso di “esuberanza” motivazionale dell’ordinanza, ossia quando la medesima esondi dai limiti richiamati, pronunciandosi sul merito dell’ipotesi di accusa e/o su altre posizioni processuali, è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell’imparzialità, mediante gli istituti della astensione per gravi ragioni di convenienza e della ricusazione per indebita manifestazione del proprio convincimento.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14750 depositata l’11 aprile 2016.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy