Messa alla prova senza ricusazione

Pubblicato il 13 aprile 2016

Nell’ipotesi in cui il giudice emetta ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’articolo 464 quater del Codice di procedura penale, non si determina l’incompatibilità del giudice medesimo nel giudizio che prosegua, nei confronti di eventuali coimputati, con le forme ordinarie.

Detta ordinanza, infatti, viene adottata nella medesima “fase” processuale, e non implica una valutazione sul merito dell’ipotesi di accusa ma costituisce “esercizio della discrezionalità giurisdizionale fondata sulla delibazione dell’inesistenza ictu oculi di cause di immediato proscioglimento” ai sensi dell’articolo 129 del Codice del processo penale, sulla verifica dell’idoneità del programma di trattamento, e su una prognosi favorevole di non recidiva.

Incompatibilità giudice in caso di esuberanza

Esclusivamente nel caso di “esuberanza” motivazionale dell’ordinanza, ossia quando la medesima esondi dai limiti richiamati, pronunciandosi sul merito dell’ipotesi di accusa e/o su altre posizioni processuali, è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell’imparzialità, mediante gli istituti della astensione per gravi ragioni di convenienza e della ricusazione per indebita manifestazione del proprio convincimento.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14750 depositata l’11 aprile 2016.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy