Il messaggio n. 789 del 5 marzo 2026 rende nota la convenzione tra l’Inps e i Caf per la gestione delle attività connesse alle misure di inclusione sociale e lavorativa.
La comunicazione istituzionale disciplina in particolare le modalità di convenzionamento e gestione delle attività di raccolta e trasmissione delle domande riguardanti:
La convenzione riguarda il biennio 2026-2027.
In particolare, il messaggio comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con deliberazione n. 255 del 17 dicembre 2025, ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra l’Istituto e i CAF.
La convenzione disciplina le attività di:
Le prestazioni interessate sono:
La convenzione approvata dall’INPS ha una durata biennale, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027
Una delle principali attività affidate ai CAF riguarda la raccolta delle domande di Assegno di inclusione (ADI).
I CAF svolgono una funzione di assistenza nei confronti dei cittadini attraverso:
Questo supporto consente ai cittadini di accedere alla prestazione in modo più semplice e con minori errori procedurali.
Oltre alle domande di accesso alla prestazione, i CAF sono coinvolti anche nella gestione delle comunicazioni ADI-COM. Il modello ADI-COM è utilizzato per comunicare all’INPS eventuali variazioni relative alla posizione del beneficiario, ad esempio:
La convenzione riguarda anche il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), per le quali i CAF supportano i cittadini nelle seguenti attività:
Analogamente a quanto previsto per l’ADI, anche il Supporto per la formazione e il lavoro prevede specifiche comunicazioni.
Il modello SFL-COM è utilizzato per segnalare all’INPS:
L’assistenza dei CAF garantisce una gestione corretta e tempestiva delle comunicazioni.
Possono sottoscrivere la convenzione con l’INPS esclusivamente i CAF che possiedono l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Oltre all’autorizzazione amministrativa, i CAF devono possedere anche i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa e dichiarati nell’apposita istanza di convenzione allegata al messaggio INPS.
Il possesso dei requisiti di onorabilità garantisce che l’attività di assistenza sia svolta da soggetti:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".