Minaccia i colleghi per non farli testimoniare? Licenziato

Pubblicato il 24 agosto 2021

Convalidato, dalla Corte di cassazione, il licenziamento per giusta causa irrogato a un lavoratore che aveva minacciato i colleghi per non farli testimoniare in un precedente procedimento disciplinare a suo carico.

La Suprema corte ha confermato la decisione di rigetto della domanda proposta da un dipendente, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli da parte datoriale.

Al dipendente era stato contestato di aver costretto, con minacce, alcuni colleghi di lavoro a ritrattare dichiarazioni già rese durante un precedente procedimento disciplinare e non aver comunicato all'azienda la propria situazione personale dei carichi pendenti e del casellario giudiziale.

Minacce sul posto di lavoro da collega: condotta grave e intenzionale, licenziamento

La Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente, ai fini della ricorrenza della giusta causa del recesso, in ragione della sua gravità, l'addebito, risultato provato, di aver costretto i colleghi alla ritrattazione delle dichiarazioni.

In tale contesto, i giudici di gravame avevano ritenuto superata l'eccezione di tardività della contestazione avanzata dal prestatore, che era stata invece giudicata fondata con riguardo al secondo addebito (non aver comunicato all'azienda la propria situazione personale dei carichi pendenti e del casellario giudiziale).

L’uomo si era rivolto alla Corte di legittimità, lamentando, tra gli altri motivi, la nullità del procedimento disciplinare in oggetto e della sentenza impugnata in ragione del carattere meramente apparente della motivazione con la quale era stata rigettata la menzionata eccezione di tardività della contestazione rispetto all'addebito relativo all'intimidazione ai colleghi.

Il ricorrente, ossia, mirava all'accoglimento dell'eccezione di tardività anche con riguardo alla prima contestazione.

Tempestività della contestazione: requisito immediatezza in senso relativo

Doglianza, questa, giudicata infondata dalla Sezione Lavoro della Cassazione, pronunciatasi, sulla vicenda in esame, con ordinanza n. 23068 del 18 agosto 2021.

Gli Ermellini, sul punto, hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse dato conto, nel proprio pronunciamento, della necessità di avviare una verifica interna sui fatti di causa, dopo che questi erano stati denunciati da uno dei colleghi del ricorrente.

Inoltre, erano state considerate anche le dimensioni della società datrice di lavoro, caratterizzata da una complessità organizzativa alla quale si correlava la dilatazione dei tempi di avvio e di esecuzione dell'indagine.

Di tal ché la pronuncia ben poteva ritenersi conforme all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "il requisito dell'immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile, nei limiti della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto da parte del datore di lavoro, con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo".

Nella decisione, infine, i giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato la correttezza della valutazione di merito in ordine all’integrazione degli estremi della giusta causa di licenziamento, in considerazione della grave condottaintenzionale, spinta fino ai limiti della rilevanza penale” tenuta dal dipendente.

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