Minimo edittale ed esclusione particolare tenuità. Non incompatibili

Pubblicato il 04 novembre 2015

Non vi è incompatibilità tra la determinazione della pena nel minimo edittale e la esclusione della particolare tenuità del fatto, posto che si tratta di operazioni interpretative rette da rationes differenti.

La particolare tenuità del fatto, infatti, non ha natura di causa di giustificazione (il fatto particolarmente tenue rimane ancora offensivo in quanto permane l'antigiuridicità della condotta), ma costituisce una mera condizione di non punibilità che esclude l'irrogazione della pena.

E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 44417 depositata il 3 novembre 2015, nel respingere il ricorso di un imputato, condannato a 4 mesi di reclusione (tetto minimo edittale) per il reato ex art. 337 c.p. e che si era visto rigettare, in appello, la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

La Cassazione, in proposito, ha fatto proprie le considerazioni dei giudici di merito, i quali avevano escluso, nella fattispecie, la non punibilità ex art. 131 bis c.p., stante il protrarsi cronologico ed operativo dell'azione criminosa, da cui era desumibile una "assai elevata intensità del dolo".

 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

CCNL Assicurazioni SNA -Stesura del 5/3/2025

07/05/2025

Assicurazioni SNA. Rinnovo Ccnl

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy