MiSE. Sospensione e rinegoziazione dei finanziamenti agevolati

Pubblicato il 12 febbraio 2020

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2019, sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati, concessi a seguito dei bandi “investimenti innovativi”, “biomasse” ed “efficienza energetica 2013”.

Ora, con circolare n. 34751 del 10 febbraio 2020, il Ministero fissa i termini e le modalità di presentazione della richiesta di sospensione e/o rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dei decreti 6 agosto 2010 (bandi “investimenti innovativi”), 13 dicembre 2011 (bando “biomasse”) e 5 dicembre 2013 (bando “efficienza energetica 2013”).

Rinegoziazione finanziamento agevolato. Soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati, a fronte della realizzazione dei progetti ammessi, o le imprese che siano state revocate per il solo mancato pagamento delle rate di finanziamento agevolato, possono presentare richieste di rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi dal Ministero.

Non possono, in ogni caso, essere ammesse ai benefici previsti dal decreto le imprese beneficiarie in liquidazione ovvero sottoposte a procedura concorsuale.

Rinegoziazione finanziamento agevolato. Richiesta

A partire dal 10 febbraio 2020 (data di pubblicazione della circolare ministeriale sul sito internet istituzionale), le imprese beneficiarie possono richiedere al Soggetto gestore, oltre che una sospensione del pagamento delle rate di capitale:

  1. una rimodulazione della durata della restituzione del finanziamento;
  2. una rinegoziazione della durata del finanziamento medesimo.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa corredata di copia del documento d’identità, dovrà essere inviata all’ indirizzo PEC posterogazionecredito@postacert.invitalia.it.

Il Soggetto gestore, valutata la compatibilità della richiesta formulata, provvederà a darne riscontro al soggetto beneficiario, per la successiva formulazione del nuovo piano di ammortamento.

La rinegoziazione potrà prevedere un allungamento del piano di ammortamento, di durata complessiva massima di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento agevolato originario, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute.

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