Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Pubblicato il 02 ottobre 2010

Il Dpr n. 602/1973 ha disposto l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

L’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 4 settembre 2009, aveva fissato tale saggio nella misura del 6,83585 % in ragione annuale, con effetto dal 1° ottobre 2009.

Considerato che il Dpr del 1973 ha disposto che la determinazione del tasso di interesse di mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d’Italia, ha stabilito la misura del saggio degli interessi di mora per il corrente anno.

L’Inps, con circolare n. 128 del 1° ottobre 2010, in considerazione del provvedimento protocollo n. 2010/124566 del 7 settembre 2010, emanato dall’Agenzia delle Entrate che prevede la determinazione annuale del tasso di interesse di mora, dispone la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,7567% in ragione annuale. La variazione decorre dal 1° ottobre 2010.

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