Misura interdittiva revocata, appello in contraddittorio

Pubblicato il 15 novembre 2018

L'appello contro un'ordinanza applicativa di una misura interdittiva può essere dichiarato inammissibile anche senza formalità dal tribunale che rilevi la sopravvenuta mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa?

Le Sezioni Unite penali di Cassazione, con sentenza n. 51515 del 14 novembre 2018, hanno risposto a questo quesito, evidenziando come l’appello in oggetto non possa essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura di cui all’articolo 127, comma 9, c.p.p., indicata.

Tuttavia, poiché la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, l’appello deve essere deciso nell'udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate.

I giudici di Cassazione hanno in particolare aggiunto che la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ex articolo 17 del Decreto legislativo n. 231/2001, intervenuta nelle more dell'appello cautelare proposto nell'interesse della società indagata, non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy