Misure cautelari personali e autonoma valutazione del giudice

Pubblicato il 18 luglio 2018

Nell’applicazione delle misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione, da parte del giudice, delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, non può ritenersi assolta quando l'ordinanza accolga la richiesta del Pm solo per alcune imputazioni cautelari ovvero solo per taluni indagati.

Difatti, il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, ed è necessario che la autonoma valutazione del giudice venga espressa in relazione alla specifica posizione oggetto di giudizio, “rispetto alla quale detto requisito della motivazione è previsto a pena di nullità rilevabile anche di ufficio".

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 31370 del 10 luglio 2018, con la quale ha annullato un'ordinanza del Tribunale del riesame in merito alla conferma della misura della custodia cautelare in carcere irrogata in capo al ricorrente.

Il provvedimento impugnato, in particolare, a fronte della specifica eccezione di nullità della difesa dell’indagato, aveva risposto limitandosi a considerare la complessiva struttura espositiva dell’ordinanza cautelare e valorizzando gli esiti difformi dalle richieste dell'accusa relativi ad altri soggetti indagati e ad altre imputazioni.

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