Misure contro stupefacenti al vaglio della Consulta

Pubblicato il 24 settembre 2015

Con ordinanza n. 38560 depositata il 23 settembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha dichiarato rilevante e fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in ordine all'art. 75 bis D.Lgs. 309/1990 - alle cui misure era stato condannato con provvedimento dal giudice di pace - così disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La questione di costituzionalità in esame, si riferisce in particolare all'art. 4 quater del D.l. 272/2005 (introdotto dalla Legge di conversione 49/2006), che ha inserito nel Testo unico in materia di stupefacenti (D.Lgs. 309/1990) il menzionato art. 75 bis, così consentendo l'applicazione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, di una inedita serie di misure restrittive della libertà personale nei confronti di "qualificati" assuntori di droghe.

Il parametro costituzionale che in tal caso si presume violato, è l'art. 77 Cost., stante la totale estraneità delle norme inserite dalla legge di conversione rispetto al testo originario del decreto legge.

Il riconoscimento dei presupposti d'urgenza di cui all'art. 77 Cost, richiede infatti che vi sia una intrinseca coerenza tra le disposizioni contenute nel decreto legge, dal punto di vista oggettivo e materiale o da quello funzionale e finalistico.

L'inserimento – come nel caso in esame – di norme totalmente eterogenee ed estranee al decreto (che nella specie tratta delle Olimpiadi invernali a Torino), spezza il legame logico – giuridico tra la valutazione dell'"urgenza di provvedere" fatta dal Governo ed i provvedimenti provvisori con forza di legge.  

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