Modalità operative per gli sgravi contributivi in agricoltura

Pubblicato il 15 ottobre 2009 La circolare Inps n. 111 del 14 ottobre 2009 fornisce le modalità operative che le aziende agricole devono adottare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo - ex articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – autorizzato dall’Istituto per l’anno 2008.

Si ricorda che, con effetto dal 1° gennaio 2008, la legge 247/07 ha abrogato il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello - legge 23 maggio 1997, n. 135 (decontribuzione) - introducendo, in sostituzione ed in via sperimentale per il 2008, 2009 e 2010, uno sgravio contributivo a domanda delle aziende.

Nel documento in oggetto si richiamano le precedenti circolari n. 82/2008 e n. 110/2008, che dettano per i datori di lavoro che operano con il Dm10 le modalità per richiedere lo sgravio e le istruzioni per il calcolo.

Con il nuovo documento si spiega che le aziende agricole dovranno presentare alle strutture territoriali competenti per territorio un’istanza cartacea sull’apposito modello (allegato alla circolare) con l’indicazione:

- dell’importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;

- dell’importo dello sgravio per contrattazione territoriale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore;

- dell’importo dello sgravio per contrattazione aziendale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Successivamente, le sedi comunicheranno all’azienda l’importo dell’eventuale credito residuo, che potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di azienda cessata, essere richiesto a rimborso.
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