La campagna dichiarativa del modello 730/2026 entra nella fase operativa. Dal 30 aprile 2026 i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e consultare i dati già inseriti dall’Amministrazione finanziaria.
Il passaggio successivo scatterà dal 14 maggio 2026: da tale data sarà possibile accettare, modificare, integrare e inviare il modello 730 precompilato tramite l’applicazione web.
In questo quadro si colloca anche la possibilità di presentare il 730 in forma congiunta, opzione che consente a coniugi e uniti civilmente di trasmettere un’unica dichiarazione, pur mantenendo distinte le rispettive posizioni fiscali.
La scelta della forma congiunta non incide, da sola, sulla dichiarazione precompilata: la modifica rileva solo quando il contribuente interviene su dati che determinano reddito o imposta.
Fino al 13 maggio il contribuente può consultare la dichiarazione precompilata e verificare le informazioni presenti nel modello. Dal 14 maggio 2026, invece, l’applicazione web consentirà di intervenire sulla dichiarazione, scegliendo se accettarla, modificarla, integrarla e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.
Nella stessa area sarà poi possibile consultare la dichiarazione inviata e la ricevuta telematica di presentazione.
Per il modello Redditi precompilato, invece, la consultazione e la modifica saranno disponibili dal 20 maggio 2026, mentre l’invio potrà essere effettuato a partire dal 27 maggio 2026.
Il 730 congiunto è una modalità di presentazione della dichiarazione che consente a due soggetti, coniugi o componenti di un’unione civile, di trasmettere insieme i rispettivi modelli 730.
La dichiarazione è unica sotto il profilo della presentazione, ma non comporta la somma dei redditi o delle spese. Ciascun soggetto conserva la propria autonoma posizione fiscale: redditi, detrazioni, deduzioni e imposte restano riferiti separatamente al dichiarante e al coniuge.
NOTA BENE: La forma congiunta, quindi, non modifica il criterio di tassazione personale, ma permette di gestire in modo coordinato la dichiarazione e, soprattutto, le successive operazioni di conguaglio.
Il modello 730/2026 potrà essere presentato in forma congiunta quando ricorrono determinate condizioni.
In particolare, i coniugi o gli uniti civilmente devono possedere redditi dichiarabili con il modello 730 e almeno uno dei due deve poter utilizzare tale modello.
Rientrano, ad esempio, tra i redditi dichiarabili con il 730 quelli di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di pensione, quelli di terreni e fabbricati e alcune tipologie di redditi diversi o di lavoro autonomo occasionale, nei limiti previsti dalle istruzioni dichiarative.
La possibilità riguarda anche i componenti delle unioni civili, equiparati ai coniugi ai fini dell’utilizzo della dichiarazione congiunta. Non è invece ammessa per le coppie conviventi non unite civilmente o non sposate.
La forma congiunta non può essere utilizzata in tutti i casi.
Il modello 730 congiunto non è ammesso:
In tali ipotesi, la dichiarazione dovrà essere gestita secondo le regole ordinarie previste per la singola posizione fiscale.
Un aspetto operativo importante riguarda la predisposizione della precompilata.
Anche se nell’anno precedente i coniugi hanno presentato il modello 730 in forma congiunta, l’Agenzia delle Entrate predispone comunque due dichiarazioni precompilate separate, una per ciascun contribuente.
Il modello congiunto nasce solo dopo la scelta espressa dei coniugi o degli uniti civilmente di presentare insieme le due dichiarazioni.
Il soggetto che assume il ruolo di dichiarante, dopo aver completato la propria dichiarazione, dovrà selezionare nell’applicazione web l’opzione relativa alla dichiarazione congiunta. Anche l’altro soggetto dovrà manifestare la stessa volontà. Solo dopo tale scelta, le informazioni della dichiarazione del coniuge confluiranno nel modello congiunto, disponibile nell’area autenticata del dichiarante.
Resta necessario indicare il codice fiscale del coniuge nella sezione dedicata ai familiari.
Nella dichiarazione congiunta occorre distinguere tra dichiarante e coniuge.
Il dichiarante è il soggetto tramite il quale vengono gestite le operazioni di conguaglio. Di conseguenza, eventuali rimborsi o trattenute derivanti dal modello 730 saranno effettuati dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico del dichiarante, se presente.
Sul frontespizio del modello, il contribuente che intende far effettuare i conguagli dal proprio sostituto d’imposta deve barrare sia la casella “Dichiarante” sia quella relativa alla “Dichiarazione congiunta”. L’altro soggetto, invece, deve indicare la propria posizione come coniuge dichiarante.
Questa impostazione consente di concentrare la gestione dei risultati della dichiarazione su un unico sostituto d’imposta.
Il 730 congiunto può risultare particolarmente utile quando uno dei due soggetti non ha un sostituto d’imposta.
In tale situazione, il coniuge o l’unito civilmente privo di sostituto può beneficiare della gestione del conguaglio tramite il datore di lavoro o l’ente pensionistico dell’altro soggetto, indicato come dichiarante.
Il vantaggio pratico consiste nella possibilità di ottenere eventuali rimborsi o di versare eventuali debiti direttamente attraverso la busta paga o il cedolino pensione del dichiarante, evitando una gestione separata tramite versamenti autonomi o richieste di rimborso all’Agenzia.
Per la precompilata 2026 rileva anche la possibilità di invio tramite persona di fiducia.
La dichiarazione congiunta potrà essere trasmessa da tale soggetto solo se autorizzato ad accedere alla precompilata di entrambi i contribuenti: sia del dichiarante sia del coniuge o dell’unito civilmente.
La doppia autorizzazione è quindi condizione necessaria per consentire alla persona di fiducia di operare sulla dichiarazione congiunta.
Anche in caso di dichiarazione congiunta, le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef restano individuali.
Le relative schede devono essere riferite separatamente a ciascun contribuente. Su ogni busta devono essere indicati i dati del soggetto che esprime la scelta: cognome, nome e codice fiscale.
La scheda va consegnata anche quando non viene espressa alcuna opzione, riportando comunque i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente.
NOTA BENE: La forma congiunta non trasforma due posizioni fiscali in un’unica posizione sostanziale. I redditi e le spese restano separati, ma i risultati della dichiarazione vengono gestiti unitariamente attraverso il sostituto d’imposta del dichiarante.
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