Le società che hanno approvato il bilancio il 30 aprile 2026 devono provvedere al deposito presso il Registro delle Imprese entro i successivi 30 giorni: il termine cade, quindi, il 30 maggio 2026, che quest’anno coincide con un sabato.
La stessa scadenza assume rilievo anche per un ulteriore adempimento: la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del verbale assembleare che dispone la distribuzione degli utili.
La delibera di distribuzione, infatti, è soggetta a registrazione in termine fisso entro 30 giorni dalla data dell’atto. L’obbligo riguarda le società di capitali che, in sede di approvazione del bilancio, deliberano la destinazione dell’utile ai soci, ma interessa anche le ipotesi di distribuzione di riserve.
La registrazione può essere effettuata in via telematica tramite il modello RAP, ossia il modello per la Registrazione degli Atti Privati. L’invio comporta il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e dell’imposta di bollo, dovuta nella misura di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio, l’assemblea dei soci delibera anche sulla destinazione del risultato conseguito dalla società.
Se il bilancio chiude con un utile, l’assemblea può scegliere di accantonarlo a riserva, riportarlo a nuovo, distribuirlo ai soci oppure adottare una soluzione mista, destinando solo una parte del risultato alla distribuzione.
La decisione deve essere assunta nel rispetto delle regole civilistiche, delle previsioni statutarie e dell’eventuale presenza di perdite pregresse. Per le società di capitali rileva, in particolare, l’obbligo di destinare almeno il 5% degli utili netti annuali a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.
La delibera assembleare deve, quindi, indicare con chiarezza la destinazione dell’utile e, in caso di distribuzione ai soci, l’importo complessivamente assegnato.
La decisione di distribuire utili deve risultare dal verbale dell’assemblea. Quando la distribuzione è deliberata nella stessa seduta convocata per l’approvazione del bilancio, il verbale documenta sia l’approvazione del documento contabile sia la destinazione dell’utile.
Il verbale che dispone la distribuzione di utili è soggetto a registrazione in termine fisso presso l’Agenzia delle Entrate. Il termine ordinario è di 30 giorni dalla data della delibera.
L’adempimento è distinto dal deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, che gli amministratori devono effettuare entro 30 giorni dall’approvazione. Tuttavia, i due passaggi sono collegati sul piano operativo: se il verbale contiene la distribuzione degli utili, la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate deve precedere il deposito al Registro delle Imprese, così da consentire l’indicazione degli estremi di registrazione.
L’obbligo di registrazione riguarda anche le delibere che dispongono la distribuzione di riserve, comprese le riserve di capitale.
I verbali assembleari che dispongono la distribuzione di utili o riserve rientrano tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Dpr n. 131/1986.
Per tali atti è dovuta l’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro. L’importo non varia in base all’ammontare degli utili o delle riserve distribuite, né in relazione al numero dei soci beneficiari.
All'imposta di registro si aggiunge l’imposta di bollo, dovuta nella misura ordinaria di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
Con la registrazione telematica tramite modello RAP, il pagamento non avviene mediante applicazione materiale della marca da bollo sul verbale. Le somme dovute sono, invece, versate con addebito diretto sul conto corrente indicato in fase di compilazione della richiesta.
In sintesi, per la registrazione del verbale sono generalmente dovuti:
In origine, l’utilizzo del modello era limitato ad alcuni atti privati, tra cui i contratti di comodato e i contratti preliminari di compravendita. Con i successivi aggiornamenti approvati dall’Agenzia delle Entrate, il perimetro applicativo è stato ampliato fino a ricomprendere anche i verbali societari relativi alla distribuzione di utili e riserve.
L’estensione del RAP a tali verbali consente alle società di gestire online un adempimento che, in precedenza, richiedeva modalità più tradizionali, come la presentazione presso l’ufficio o l’utilizzo del modello 69.
L’ampliamento rappresenta, quindi, un ulteriore passaggio nel processo di digitalizzazione degli adempimenti fiscali e societari, con effetti pratici per imprese e professionisti incaricati della registrazione.
La richiesta di registrazione deve essere trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita funzione disponibile nell’area riservata.
La presentazione può essere effettuata direttamente dalla società, tramite il rappresentante legale o un soggetto incaricato, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.
La procedura consente di compilare la richiesta, inserire i dati della società e dell’atto, allegare il verbale assembleare con gli eventuali documenti richiesti, liquidare le imposte dovute e autorizzare il pagamento tramite addebito su conto corrente bancario o postale.
Una volta completato l’invio, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili le ricevute telematiche, attraverso le quali è possibile verificare l’esito della trasmissione e dell’addebito delle somme dovute.
Alla richiesta di registrazione devono essere allegati il verbale assembleare da registrare e gli eventuali documenti richiamati o uniti all’atto.
La documentazione deve essere predisposta in un unico file, nei formati ammessi dalla procedura telematica, tra cui PDF/A, TIF o TIFF.
Il file da trasmettere deve contenere:
La corretta predisposizione del file è un passaggio essenziale, poiché il documento allegato costituisce la base della registrazione. Prima dell’invio è quindi opportuno verificare che il verbale sia completo, leggibile, sottoscritto e coerente con la delibera da registrare.
La compilazione del modello RAP richiede l’inserimento dei dati relativi all’atto, alla società che effettua la distribuzione e agli importi deliberati.
Nel quadro “Dati generali” deve essere indicata la tipologia di atto. Per il verbale di distribuzione di utili o riserve va utilizzato il codice “3”. Devono inoltre essere riportati la data dell’atto e gli altri elementi identificativi richiesti dalla procedura.
Nella sezione “Richiedente” vanno inseriti i dati della società che distribuisce gli utili o le riserve.
Particolare attenzione deve essere prestata alla sezione “Verbale distribuzione utili”, nella quale devono essere indicati gli importi oggetto della delibera.
In caso di distribuzione dell’utile d’esercizio, occorre riportare:
Se, invece, la delibera riguarda la distribuzione di riserve, il primo campo deve riportare l’importo delle riserve distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, mentre il secondo deve indicare l’ammontare della riserva effettivamente distribuita ai soci.
Il modello prevede anche il “Quadro soci”, dedicato ai dati dei soggetti beneficiari della distribuzione. In tale sezione devono essere indicati, per ciascun socio interessato, la quota di partecipazione al capitale sociale e l’importo di utili o riserve percepito.
Le specifiche tecniche del modello prevedono un limite al numero di soci inseribili. Nei casi di compagini societarie numerose, è quindi necessario verificare le istruzioni aggiornate e le modalità operative ammesse dalla procedura.
In caso di registrazione tardiva, il sistema può proporre anche il calcolo delle sanzioni dovute per registro e bollo. Gli importi possono essere accettati o modificati prima dell’invio, ferma restando la responsabilità del contribuente o dell’intermediario nella corretta liquidazione delle somme.
Per completare l’invio del modello RAP è necessario indicare un codice IBAN valido, sul quale saranno addebitate le somme dovute per la registrazione.
Il conto corrente può essere intestato al richiedente oppure all’intermediario abilitato che trasmette il modello. Deve trattarsi di un conto acceso presso una banca convenzionata o presso Poste Italiane.
L’addebito riguarda l’imposta di registro, l’imposta di bollo e, se dovuti, eventuali importi relativi a sanzioni e interessi.
Dopo la trasmissione, l’Agenzia delle Entrate rilascia le ricevute telematiche relative all’invio della richiesta. L’esito dell’addebito viene comunicato dalla banca o da Poste Italiane ed è reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata alle ricevute.
La ricevuta di registrazione assume particolare rilievo operativo, poiché consente di acquisire gli estremi dell’atto registrato.
Se il verbale di distribuzione degli utili o delle riserve non viene registrato entro il termine previsto, l’adempimento risulta tardivo.
In tale ipotesi, la procedura RAP può proporre il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, con riferimento all’imposta di registro e all’imposta di bollo. L’utente può accettare gli importi proposti oppure modificarli prima dell’invio, restando responsabile della corretta liquidazione.
In caso di omessa o tardiva registrazione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 69 del Dpr n. 131/1986. La sanzione amministrativa è commisurata all’imposta dovuta e può risultare significativa rispetto al costo ordinario della registrazione.
Resta ferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, se la violazione viene regolarizzata spontaneamente prima dell’intervento dell’Amministrazione finanziaria. In tal caso, la sanzione è ridotta in funzione del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.
Particolare attenzione deve essere prestata anche al calcolo dell’imposta di bollo. Un conteggio non corretto delle facciate o delle righe del verbale può comportare il versamento insufficiente del tributo e l’eventuale richiesta di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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