Modello unico e libro dei beni ammortizzabili utili per provare l’assenza dell’autonoma organizzazione

Pubblicato il 06 marzo 2012 La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3423 del 5 marzo 2012, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato il silenzio rifiuto dell’amministrazione nei confronti dell’istanza di rimborso dell’IRAP relativa agli anni 2000 – 2003 presentata dal professionista.

I giudici di legittimità hanno aderito alle doglianze del ricorrente il quale, nel corso del procedimento, aveva prodotto il modello unico relativo agli anni in contestazione ed il libro dei beni ammortizzabili; e dai detti documenti, al di là dello studio e delle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione minime indispensabili, era emersa l'assenza di dipendenti e collaboratori.

Secondo la Suprema corte, in definitiva, l'utilizzo di uno “studio a ciò esclusivamente dedicato e con l'ausilio di attrezzature probabilmente informatiche e di comunicazione”, non appariva di per sè sufficiente ad integrare il requisito di legge alla luce della definizione di “risorse materiali e umane autonomamente suscettibili di valore aggiunto”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy