Modifiche alla partecipazione all’utile. Diritto di recesso per soci minoritari

Pubblicato il 06 giugno 2019

Possono recedere dalla società i soci minoritari se la modifica dello statuto limita la distribuzione dei dividendi ai partecipanti alla compagine sociale.

Il singolare assunto è contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 13845 del 22 maggio 2019 .

Diritto di recesso. Modifiche che incidono sul diritto di partecipazione e di voto

A seguito di una fusione per incorporazione, era stato modificato lo statuto di una società che aumentava i limiti della riserva legale, del tetto di accantonamento e del limite di riserva statutaria conducendo, quindi, ad una penalizzante possibilità di distribuire i dividendi.

I soci che non avevano votato la deliberazione hanno esercitato il recesso fondato sull’articolo 2437, lettera g), codice civile, il quale attribuisce una inderogabile facoltà di recesso al socio non favorevole alle deliberazioni che comportino “modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”.

Per la Corte di cassazione, con sentenza n. 13845 del 22 maggio 2019, emerge in tale fattispecie il principio più volte affermato per cui la modifica dello statuto riguardante la distribuzione degli utili ha ripercussioni sui diritti patrimoniali dei soci in quanto, prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio, in considerazione dell’aumento della percentuale da destinare a riserva, altera le prerogative degli azionisti.

Quindi la ragione del diritto di recesso non può essere messa in discussione.

Come si legge nella sentenza: “in tema di recesso dalla società di capitali, l’espressione ‘diritti di partecipazione’ di cui all’art. 2437, let. g), cod.civ., (…) comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi, quello afferente alla percentuale dell’utile distribuibile in base allo statuto”.

Pertanto, la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell’utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio ai soci, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza.

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