Modifiche alle condizioni economiche dopo separazione e divorzio immediatamente esecutive

Pubblicato il 27 aprile 2013 Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 10064 del 26 aprile 2013, si sono pronunciate in materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, precisando che il relativo decreto pronunciato dal Tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità della generale regola desumibile dall'articolo 4 della Legge n. 898/1970 regolativa della materia e incompatibile con l'articolo 741, Codice di procedura civile, che subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo.
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