Moratoria sui mutui

Pubblicato il 08 dicembre 2009
L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori hanno raggiunto un accordo di massima grazie al quale, a partire dal 1° febbraio 2010, chi ha perso il lavoro nel corso del 2009 e chi ha subito una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni potrà avvalersi della sospensione, per 12 mesi, delle rate del mutuo. L'Abi ha altresì acconsentito ad estendere a 180 giorni il limite massimo di ritardo nel pagamento oltre il quale la moratoria non verrà applicata. Si attende, ora, la formalizzazione dell'accordo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy