Moss e TTE: l'Agenzia spiega

Pubblicato il 27 maggio 2016

Indicazioni operative dall'Agenzia delle Entrate sul regime speciale Iva Moss (Mini One Stop Shop), ma anche su tutta la nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2015, della territorialità Iva dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (servizi TTE).

Si ricorda che la disciplina prevede la rilevanza Iva dell’operazione nello Stato del committente nel caso in cui questi non agisca come soggetto passivo d’imposta e che Moss è il regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione dopo le novità sulla territorialità Iva dei servizi “TTE”.

Mini sportello unico

Nello specifico, optando per il regime facoltativo del Mini sportello unico si aderisce alla semplificazione degli adempimenti degli operatori: si potrà dichiarare e versare in un solo Paese l’Iva dovuta sui servizi prestati a consumatori finali, senza doversi quindi identificare in tutti gli Stati membri.

L’adesione al regime è effettuata online, come anche le dichiarazioni trimestrali, i versamenti, le comunicazioni inviate all’operatore e le informazioni tra lo Stato membro d’identificazione e i vari Stati di consumo.

Gli operatori sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale Iva.

Tra i chiarimenti sul Moss della corposa circolare 22 del 26 maggio 2016 troviamo che:

Obblighi Moss:

Tra i chiarimenti relativi ai servizi TTE

Se il servizio è prestato in un luogo come una postazione Wi-Fi, un Internet cafè, un ristorante o una hall di albergo, e se la fruizione del servizio richiede la presenza fisica del destinatario in quel determinato luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in quel luogo e che nello stesso posto il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito.

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