Motivazione atti tributari anche per relationem

Pubblicato il 12 agosto 2021

Quando può dirsi legittima la motivazione di un atto tributario per relationem? Le precisazioni della Corte di cassazione.

L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ossia mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti.

Ciò è possibile a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato oppure che lo stesso atto ne riproduca il contenuto essenziale.

Per contenuto essenziale, in tale contesto, deve intendersi l'insieme di quelle parti - quali oggetto, contenuto e destinatari dell'atto o del documento - che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.

La relativa indicazione, ossia, deve consentire al contribuente – e anche al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.

E’ questo il principio richiamato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 22336 del 5 agosto 2021.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti e Gestione separata: come compilare il Quadro RR

30/06/2025

Protezione dei lavoratori da calore e radiazione solare: linee guida 2025

30/06/2025

Assegno di inclusione: via alle domande dal 1° luglio

30/06/2025

Versamenti delle imposte del 30 giugno

30/06/2025

Patente a crediti: esenzioni, validità SOA e attività intellettuali

30/06/2025

Riserve utilizzabili nell'aumento del capitale sociale a titolo gratuito

30/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy