Motivazione dettagliata per la pena di gran lunga superiore alla media edittale

Pubblicato il 27 marzo 2013 Con la sentenza n. 14087 depositata il 26 marzo 2013, la Terza sezione penale della Cassazione ha spiegato che il giudice di merito è tenuto a fornire una specifica e dettagliata motivazione sulla quantità della pena irrogata, soltanto se la pena medesima sia “di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale”, essendo altrimenti sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri sanciti dall’articolo 133 del Codice penale le espressioni del tipo “pena congrua” e “pena equa”.

Sulla scorta di detto assunto, la Corte di legittimità ha confermato il trattamento sanzionatorio disposto in primo grado a carico di due soggetti accusati di esercizio abusivo di intermediazione di manodopera e somministrazione fraudolenta.

Secondo la Suprema corte, in particolare, l’organo giudicante nel merito aveva fatto corretto ed argomentato uso del suo potere discrezionale negando circostanze attenuanti generiche a causa del grave precedente penale che gli stessi avevano (estorsione e incendio doloso) e determinando la pena in misura congrua, tenuto conto del numero dei lavoratori occupati e del computo delle giornate lavorative, con un aumento previsto, infine, in considerazione della continuazione dei reati.
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