Moto e scooter. Ecobonus con rottamazione al via

Pubblicato il 23 luglio 2020

Parte l’ecobonus per moto e scooter elettrici o ibridi istituito dal decreto Rilancio. A dare la notizia della disponibilità della piattaforma è il MiSE.

Si sostanzia in due tipologie di contributo: uno rappresenta una novità; l’altro è un incremento del vecchio.

Sarà anticipato dal venditore - che per prenotare i contributi si dovrà registrare nell’Area dedicata - attraverso la compensazione con il prezzo di acquisto.

Moto e scooter. Piattaforma ecobonus con rottamazione

Dal 22 luglio è possibile prenotare il contributo per l’acquisto con rottamazione sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it.

A breve sarà disponibile anche la funzionalità per il contributo senza rottamazione.

Sono operative, dunque, le nuove misure che ridefiniscono i contributi dell’ecobonus per l’acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi.

I veicoli incentivati devono essere di categoria L a due, tre o quattro ruote (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e), senza limiti di potenza, con i seguenti requisiti:

  1. nuovi di fabbrica;
  2. elettrici o ibridi;
  3. acquistati ed immatricolati in Italia nell'anno 2019 e 2020.

Il decreto Rilancio:

  1. ha introdotto un contributo al 30% del prezzo d’acquisto, fino a massimo 3.000 euro, senza rottamazione;
  2. ha incrementato al 40% del prezzo d’acquisto, fino a massimo 4.000 euro, il contributo già previsto con la rottamazione.

Prossimamente, si legge sul sito istituzionale MiSE, diventeranno operative anche tutte le altre novità sull’ecobonus introdotte dal decreto Rilancio (dl 34/2020 convertito con la legge 77/2020).

Moto e scooter. Ecobonus. Le fasi

Le 4 fasi del processo.

Fase 1 - Prenotazione dei contributi

I venditori:

  1. si registrano preventivamente nell’Area Rivenditori;
  2. prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
  3. confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

Fase 2 - Corresponsione dei contributi

Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Fase 3 - Rimborso al venditore dei contributi

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.

Fase 4 - Recupero dell’importo del contributo

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.

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