Mutui sbagliati, rimborsi distinti

Pubblicato il 13 luglio 2006

Con la risoluzione n. 85 di ieri, le Entrate chiariscono che la distribuzione del carico fiscale tra le parti, nella traslazione economica, è questione interna che esula dalle competenze dell’Agenzia. La risoluzione è stata emanata in risposta ad un sindacato, che nell’evidenziare l’erronea tassazione, da parte dell’Inail, dei mutui concessi ai dipendenti, chiedeva di autorizzare l’ente a restituire agli interessati la maggiore imposta trattenuta dai notai e riversata all’Erario. A tal proposito, l’Agenzia osserva che il rimborso dell’imposta relativa ai contratti di finanziamento può essere determinato dall’applicazione dell’aliquota del 2% in luogo di quella dello 0,25% prevista dal regime sostitutivo, oppure dall’applicazione del regime ordinario in luogo di quello sostitutivo. Nel primo caso la restituzione deve essere richiesta dall’ente mutuante all’ufficio al quale presenta la dichiarazione. Se, invece, è stata applicata la tassazione ordinaria (imposta di registro e imposta ipotecaria) in luogo di quella sostitutiva, il rimborso può essere richiesto dalle parti contraenti agli uffici presso i quali è stato registrato l’atto e pagata l’imposta.

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