A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito le aree costiere di Calabria, Sardegna e Sicilia, ISMEA interviene con la circolare n. 1/2026 del 10 marzo per chiarire modalità operative e impatti sulle garanzie pubbliche connesse ai finanziamenti in essere.
Il documento recepisce le disposizioni contenute nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 1180/2026, che riconosce tali eventi come causa di forza maggiore, aprendo così alla possibilità per imprese e soggetti colpiti – inclusi gli operatori agricoli – di richiedere la sospensione delle rate dei mutui relativi a immobili danneggiati o a attività economiche svolte negli stessi.
La misura consente ai beneficiari, previa autocertificazione del danno subito, di optare tra:
La sospensione resta valida fino al ripristino dell’agibilità degli immobili interessati e, in ogni caso, non oltre la cessazione dello stato di emergenza.
Un ruolo centrale è attribuito agli istituti di credito, chiamati a informare i mutuatari entro 30 giorni circa le modalità di accesso alla misura, i costi e i tempi di rimborso. In caso di inadempienza informativa, scatta una tutela automatica: le rate in scadenza risultano sospese fino al 26 gennaio 2027 senza oneri aggiuntivi per il debitore.
Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dalla circolare Ismea n. 1/2026 riguarda il trattamento delle garanzie ISMEA sui finanziamenti sospesi.
Per le operazioni assistite da garanzia diretta o sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 102/2004, la copertura viene automaticamente prorogata, senza necessità di attivazione da parte dell’impresa. La condizione è che la banca comunichi a ISMEA l’avvenuta sospensione.
A seguito della modifica del piano di ammortamento, gli intermediari devono trasmettere:
Le tempistiche variano:
Sul piano economico, la disciplina distingue:
La circolare Ismea 1/2026 del 10 marzo interviene anche sulle operazioni assistite da garanzie rilasciate nell’ambito delle misure emergenziali, come il Decreto Liquidità.
In tali casi, la sospensione può essere comunicata tramite il portale dedicato senza necessità di autorizzazione preventiva da parte del garante, purché resti entro la durata massima prevista dalla normativa. Qualora tale limite venga superato, la garanzia continuerà a operare solo entro i confini del piano originario.
Per alcune tipologie di operazioni, inoltre, non è richiesta alcuna comunicazione al garante: resta però ferma la durata iniziale della garanzia, con effetti anche in caso di eventuale escussione.
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