Mutuo: perfezionamento dalla disponibilità giuridica delle somme

Pubblicato il 23 luglio 2019

Precisazioni della Cassazione in tema di perfezionamento del contratto di mutuo ed effettiva erogazione dei fondi nel caso in cui parte delle somme venga riconsegnata alla banca e depositata fino alla documentazione dell’iscrizione ipotecaria.

Con ordinanza n. 19654 del 22 luglio 2019, i giudici della Sesta sezione civile della Cassazione hanno accolto l’impugnazione promossa da una Spa che, in sede di merito, si era vista respingere la richiesta di ammissione al passivo fallimentare di un credito relativo al mancato rimborso del residuo finanziamento concessole, in considerazione della mancata prova dell’erogazione delle somme.

Il Tribunale territoriale aveva ritenuto che, a fini probatori, non fosse rilevante la quietanza contenuta nell’atto di finanziamento, in quanto mancava l’estratto conto bancario.

Inoltre, aveva osservato che la somma mutuata era stata riconsegnata alla banca perché restasse depositata fino alla documentazione dell’iscrizione dell'ipoteca, rimanendo, dunque, nella disponibilità dell’istituto di credito che non ne aveva provato l’erogazione successivamente all’iscrizione di ipoteca.

La società si era opposta a queste conclusioni ritenendo che il Tribunale non avesse fatto corretta applicazione delle norme alla stregua delle quali il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna del denaro o con il conseguimento, da parte del mutuatario, della relativa disponibilità giuridica.

Erogazione del finanziamento e relativa prova

Doglianza, questa, ritenuta fondata dalla Suprema corte, secondo la quale la decisione impugnata, nell’escludere la prova dell’erogazione del finanziamento, non si era attenuta a quanto affermato dal consolidato orientamento di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione - è stato, così, ribadito - ai fini del perfezionamento del mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio della banca mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi e ciò anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condiioni contrattuali.

Difatti, la consegna idonea al perfezionamento del contratto reale di mutuo non deve essere intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del denaro o di altre cose fungibili, essendo, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo.

Quietanza che, anche se non vincolante sotto il profilo della confessione nei confronti della curatela fallimentare, costituisce comunque un elemento liberamente valutabile da parte del giudice, unitamente agli altri documenti acquisiti, quali, nel caso di specie, due assegni che erano stati emessi dalla banca.

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