Mutuo solutorio: validità ed efficacia secondo le Sezioni Unite

Pubblicato il 06 marzo 2025

Con sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciata in tema di mutuo “solutorio”, mutuo utilizzato dal mutuatario per estinguere una pregressa esposizione debitoria verso lo stesso istituto bancario.

Secondo la Corte, il contratto di mutuo si perfeziona quando la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, attraverso l'accredito su conto corrente, senza necessità di una consegna materiale del denaro.

In tale contesto, la destinazione immediata delle somme al ripianamento di debiti preesistenti non incide sulla validità del mutuo, che rimane perfettamente valido, configurandosi come un contratto legittimo e costituendo un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

Le Sezioni Unite, in questo modo, hanno risolto una questione ad essa rimessa dalla Seconda Sezione civile in tema di qualificazione e perfezionamento del "mutuo solutorio".

Ebbene, per le S.U., il perfezionamento del contratto di mutuo avviene non tramite la consegna materiale delle somme, ma quando queste sono messe nella disponibilità giuridica del mutuatario, attraverso l'accredito sul suo conto corrente.

In altre parole, il mutuo è valido dal momento in cui la somma è accreditata sul conto, indipendentemente dall’utilizzo successivo delle somme stesse per estinguere debiti preesistenti.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite:

"Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo".
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