Nasce PRISMA per i dati informativi sul massimale contributivo

Pubblicato il 26 marzo 2024

Si chiama PRISMA ed è l'acronimo di “prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale”.

È il nuovo strumento messo in campo dall’INPS per rispondere all’esigenza dei datori di lavoro e dei suoi intermediari di essere supportato ai fini del corretto adempimento dell’obbligo contributivo in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo annuo.

Ma attenzione, sarà operativo solo a partire dal 10 aprile 2024 e, in prima battuta, sarà solo ad uso dei datori di lavoro privati.

E non solo. Come da specifica indicazione dell’Istituto, avrà valore esclusivamente informativo.

Tutti i dettagli sono stati forniti dall’INPS con l’attesa circolare n. 48 del 25 marzo 2024.

Pensioni contributive e massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per i cd. contributivi puri, vale a dire per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, la cd. riforma Dini prevede (articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335) un massimale annuo della base contributiva e pensionabile oltre il quale la retribuzione non va assoggettata a contribuzione previdenziale.

Il valore di tale massimale è annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e calcolato dall'ISTAT.

Rientrano tra le forme pensionistiche obbligatorie:

In caso di opzione al contributivo, il massimale annuo della base contributiva si applica indipendentemente dalla gestione nella quale è stata presentata la domanda e ha effetto sui periodi contributivi successivi all’opzione.

Come si applica il massimale annuo

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile si applica esclusivamente in relazione alla contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1%.

La retribuzione eccedente costituisce base imponibile solo per le cd. contribuzioni minori.

Per il 2024 tale massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 119.650 euro (INPS, circolare n. 21 del 25 gennaio 2024).

Il datore di lavoro è tenuto operare nel seguente modo:

Obblighi informativi

Secondo le indicazioni a suo tempo fornite dall’INPS (circolare n. 177 del 7 settembre 1996), la cui validità, come vedremo in seguito, è confermata dallo stesso l’Istituto nella circolare n. 48 del 25 marzo 2024, ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996  a forme pensionistiche obbligatorie, nel momento in cui il livello retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una dichiarazione del lavoratore in cui si attesti l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996.

In caso affermativo, il datore di lavoro è tenuto a sottoporre a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza pertanto applicare il massimale.

In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a sottoporre al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo.

Il lavoratore, nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell’anno, deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro e fornire gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

Tali obblighi di comunicazione tra lavoratore e datore di lavoro finalizzati a rilevare l’esistenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva permangono qualora l’anzianità antecedente al 1° gennaio 1996 sia acquisita a seguito di riscatto o di accredito figurativo.

I lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente, a condizione che si verifichi l’accredito della contribuzione figurativa o l’assolvimento del relativo onere economico.

Sono da considerarsi invece sempre rilevanti ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva se relativi a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, gli accrediti derivanti da riscatto, ricongiunzione o ulteriori accreditamenti a diverso titolo relativi a periodi presso Enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti istituiti antecedentemente al 1996 e privatizzati, che applicano ai propri iscritti un regime diverso da quello esclusivamente contributivo.

Cosa è PRISMA e quali dati fornisce

PRISMA o "prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale" è la nuova piattaforma informativa che, su richiesta del datore di lavoro o dell’intermediario abilitato, fornisce un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’INPS.

La piattaforma, evidenzia l’INPS nella circolare n. 48 del 25 marzo 2024, consente al datore di lavoro al suo intermediario “di estrapolare un prospetto che raccolga in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995”.

Il prospetto di sintesi rilasciato da PRISMA con valore esclusivamente informativo, nel rispetto della tutela della privacy del lavoratore, fornisce le seguenti informazioni minime, presenti sulla posizione assicurativa dell’assicurato:

la data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto). In assenza di contributi obbligatori antecedenti al 1° gennaio 1996, è indicata la data in cui si colloca il primo contributo oggetto di domanda di accredito figurativo o riscatto relativo a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996, e la data della relativa domanda di accredito figurativo o riscatto se disponibile a sistema (punti A1 e A2);
la presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (punto B);
la presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (punto C);
l’eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D);
l’eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato (punto D)
l’eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l’assicurato (punto E).

Tempi e modalità di rilascio

La nuova piattaforma informativa è rilasciata a partire dal 10 aprile 2024.

Inizialmente saranno abilitati all’utilizzo solo i datori di lavoro privati (o suoi incaricati tra dipendenti dell’impresa, professionisti mandatari del datore di lavoro individuati dalla legge n. 12/1979) con lavoratori dipendenti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata.

In una seconda fase, che sarà comunicata con successivo messaggio, il servizio verrà esteso ai datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Considerazioni conclusive

Se è pur vero, come si legge nella circolare n. 48 in commento, che i dati relativi alla posizione assicurativa del lavoratore potrebbero essere modificati  "in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell’INPS”, resta da interrogarsi sulla utilità effettiva del nuovo servizio rilasciato dall’INPS.

La sopravvivenza poi di tutti gli obblighi informativi pregressi sembra non solo non andare nella prospettiva di un'agognata semplificazione, ma lascia in piedi annose questioni a cui non viene fornita una reale soluzione.

Per non tralasciare anche una osservazione non del tutto secondaria: siamo certi che può essere compatibile con l’attuale quadro normativo una certificazione delle retribuzioni pregresse da rendere ai successivi datori di lavoro?

Insomma, sembra davvero un’occasione persa. Cui prodest?

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