NASpI: chiarimenti sul calcolo delle 30 giornate di lavoro effettivo

Pubblicato il 06 giugno 2025

Per il soddisfacimento del requisito - ora non più applicabile - delle 30 giornate di lavoro effettivo per l’accesso alla NASpI , rilevano anche le giornate in cui l’attività lavorativa non è stata materialmente svolta, purché sussista il diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione.

La Corte di Cassazione ha fornito alcune precisazioni sull'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, in particolare alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 22/2015, prima delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 171, della Legge n. 207/2024, applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.

Il Decreto Legislativo citato - si rammenta - disciplina i requisiti per accedere alla NASpI e prevedeva, nella versione originaria, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

Chiarimenti NASpI dalla Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 13558 del 21 maggio 2025, la Sezione lavoro della Cassazione ha chiarito che, ai fini del requisito delle “30 giornate di lavoro effettivo” oltre alle giornate di lavoro effettivo, devono essere conteggiate anche le giornate di ferie e di riposo retribuito. In aggiunta, tutte le giornate in cui il lavoratore ha diritto a retribuzione e contribuzione, anche se non ha effettivamente prestato il lavoro, vengono incluse nel calcolo.

Per quanto riguarda il calcolo dei “dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione”, la Cassazione ha precisato che i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per motivi tutelati dalla legge, come la maternità, la malattia o la cassa integrazione, non vanno inclusi nel computo dei dodici mesi di riferimento, in quanto “neutralizzati”.

Il caso esaminato  

La sentenza riguarda un ricorso contro la decisione della Corte d'Appello che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla NASpI, nonostante il periodo di disoccupazione fosse stato preceduto da sospensioni dell’attività lavorativa, come contratti di solidarietà, ferie e riposi. Il contenzioso riguardava l’interpretazione del requisito delle "30 giornate di lavoro effettivo" previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 22/2015.

L’ente previdenziale sosteneva che solo le giornate di effettiva presenza al lavoro dovessero essere conteggiate, mentre la Corte d’Appello, facendo riferimento alla giurisprudenza precedente, ha stabilito che anche le giornate di ferie, festività e riposi retribuiti debbano essere incluse nel conteggio, poiché durante questi periodi il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione e alla contribuzione.

La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha stabilito che il “lavoro effettivo” include anche i periodi di ferie e riposi retribuiti, in quanto rientrano nel normale svolgimento del rapporto di lavoro, pur non essendo attività lavorativa attiva.

Inoltre, la Corte ha escluso dal conteggio delle 30 giornate i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, come maternità, malattia o cassa integrazione, poiché tali periodi sono “neutralizzati”.

In sintesi, la Corte ha ribadito che la NASpI non deve penalizzare il lavoratore per l'esercizio di diritti legittimi, come il riposo o la malattia, e che questi periodi non devono influire negativamente sull’accesso alla prestazione.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte:

"In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): - il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato - oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito - da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione; - ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni".
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