NASpI: come si calcola dopo la Cassa integrazione

Pubblicato il 16 dicembre 2024

Illustrate dall'Inps, con il messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024, le modalità di calcolo della NASpI riferita ad un lavoratore licenziato che non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile in quanto posto in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’Istituto.

I chiarimenti Inps

Tale situazione, chiarisce l'Istituto, comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza su cui parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI; né è possibile ricorrere al “meccanismo di neutralizzazione” - con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione - come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (tredici settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa.

Ne deriva che, nelle ipotesi in esame, ai fini del calcolo della prestazione NASpI - su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - si può procedere alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’Inps.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy