La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Stante quanto sopra, il correttivo al Jobs Act ha previsto che, per quanto concerne gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata con i criteri ordinari, sia inferiore alla durata ottenuta computando i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione - ad eccezione di mini-ASpI e di NASpI - fruite negli ultimi quattro anni, allora la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane.
In ogni caso, la durata della NASpI non può superare il limite massimo di quattro mesi.
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