NASpI per stagionali

Pubblicato il 13 ottobre 2016

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Stante quanto sopra, il correttivo al Jobs Act ha previsto che, per quanto concerne gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata con i criteri ordinari, sia inferiore alla durata ottenuta computando i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione - ad eccezione di mini-ASpI e di NASpI - fruite negli ultimi quattro anni, allora la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane.

In ogni caso, la durata della NASpI non può superare il limite massimo di quattro mesi.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Tax credit sale cinematografiche, anno 2024: termini per domande

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy