Natura commerciale o agricola dell’impresa da valutare alla stregua di criteri generali e uniformi

Pubblicato il 12 aprile 2013 Con la sentenza n. 8690 del 10 aprile 2013, la Prima sezione civile della Cassazione ha ricordato come al fine di accertare la natura commerciale od agricola di un’impresa, rilevante al fine di stabilire se la stessa sia soggetta a fallimento, occorre fare affidamento ai criteri generali ed uniformi, valevoli per l’intero territorio nazionale.

Nel dettaglio, l’apprezzamento in concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione fra attività agrituristiche ed attività propriamente agricole e della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime - in presenza dei quali deve essere esclusa l’assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore che le eserciti -, va condotto principalmente alla luce del disposto dell’articolo 2135 comma 3 del Codice civile, integrato dalle previsioni della Legge n. 96/06 sulla “disciplina dell’agriturismo”, che ha fissato i principi fondamentali cui le regioni devono uniformarsi nell’emanare le proprie normative in materia.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy