Necessaria la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo

Pubblicato il 08 gennaio 2014 Con sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014, i giudici della Corte di cassazione si sono occupati di processo di esecuzione evidenziando che la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura deve essere intesa “nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento”.

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, “bensì resta quale primo atto dell'Iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante”.
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