Negata rinnovazione prove inutilizzabili

Pubblicato il 14 maggio 2016

In tema di prove, è sempre possibile disporre la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l’inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto previsto dall'art. 191 c.p.p.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, respingendo la richiesta del Procuratore generale di rinnovazione delle dichiarazioni dibattimentali del teste, la cui ritenuta inutilizzabilità avrebbe determinato, a suo dire, una errata pronuncia assolutoria nel merito.

Ma alla rinnovazione di dette dichiarazioni, a parere della sesta sezione penale, con sentenza n. 20098 del 13 maggio 2016, osta la natura patologica della dichiarata inutilizzabilità, in quanto disposta per violazione dell’art. 197 comma 11 lett. a) e b) c.p.p.; violazione che per l’appunto determina, anche nel caso di mancato avviso ex art. 64 comma 3 lett. c), l’inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy