Negli enti di promozione corsi sportivi con l’Iva

Pubblicato il 15 ottobre 2008 Con la risoluzione n. 382 del 14 ottobre 2008, l’agenzia delle Entrate, riprendendo quanto già espresso con la circolare n. 22/E/2008, riconosce che è soggetto ad Iva il corso di sport organizzato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ad un ente di promozione sportiva. Cioè, l’Agenzia nega l’applicabilità dell’esenzione Iva ai suddetti corsi, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20 del Dpr 633/72, che ammette il beneficio dell'esenzione dall'Imposta per le prestazioni di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni. Il richiamo al precedente documento di prassi (circolare 22/E) viene fatto alla luce delle novità introdotte dalla riforma del sistema scolastico, che ha abolito l’istituto del riconoscimento delle scuole non statali con la procedura della cosiddetta “presa d’atto”. Tuttavia, però, l’abolizione della “presa d’atto” non ha generato per quanto riguarda i corsi sportivi modifiche di rilievo, essendo ancora necessario il riconoscimento della Federazione sportiva. Da ciò, la conclusione che l’insegnamento di discipline sportive è da considerare esente da Iva, a condizione però che l’attività sia svolta da scuole debitamente riconosciute dalle rispettive Federazioni. Cioè il corso può beneficiare dell’esenzione Iva se è stato specificatamente approvato e finanziato da un ente pubblico. Circostanza diversa, invece, se i corsi sono organizzati da un soggetto affiliato ad un ente di promozione. In questo caso, è negata l’esenzione da Iva perché i corsi sportivi “non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano specificatamente approvati e finanziati da enti pubblici”.
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