Negoziazione, procedura assistita dai legali

Pubblicato il 18 settembre 2014 Il nuovo strumento della negoziazione assistita da un avvocato, introdotta dagli articoli 2 e seguenti del Decreto legge n. 132/2014, costituisce un accordo attraverso cui le parti convengono di cooperare “in buona fede e con lealtà” al fine di risolvere in via amichevole una controversia per tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

Contenuto della convenzione

La convenzione di negoziazione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere firmata dalle parti con certificazione dell'autografia delle relative sottoscrizioni attestata dall'avvocato.

Nella convenzione, deve essere precisato: il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a un mese; l'oggetto della controversia, che non può riguardare diritti indisponibili.

Per l'avvocato, costituisce dovere deontologico quello di informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.

Negoziazione facoltativa e negoziazione obbligatoria

La negoziazione assistita è procedimento facoltativo ad esclusione che per le cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli nonché per quelle relative al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro, per le quali, la procedura di negoziazione è requisito di procedibilità per chi intenda esercitare in giudizio un'azione.

In questi casi, la condizione dell'espletamento della negoziazione si considera avverata se l'invito all'altra parte non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il rifiuto all'adesione può essere valutato dal giudice ai fini della condanna alle spese del giudizio.

Accordo di negoziazione come titolo esecutivo

L'accordo di negoziazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Questo accordo non potrà poi essere impugnato dall'avvocato che vi abbia partecipato a pena di sanzione disciplinare.

Diritti del lavoratore: conciliazione anche fuori dalle sedi protette

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, la negoziazione assistita può essere utilizzata anche per le conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro; questa ipotesi di negoziazione viene affiancata alla conciliazione intervenuta “in sede protetta” ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del Codice di procedura civile.

Ne consegue che le eventuali rinunce e transazioni del lavoratore rese in sede di negoziazione assistita diventano inoppugnabili alla pari che nei casi di convalida dell'accordo presso le direzioni territoriali del lavoro, le sedi individuate dai contratti collettivi o le commissioni di certificazione.

In proposito, il citato articolo 7 modifica il quarto comma dell'articolo 2113 del Codice civile, aggiungendo, dopo le parole "del codice di procedura civile" le seguenti: “o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato”.

Accordo di separazione e divorzio

Si segnala, infine, che la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può avere ad oggetto anche soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
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