Nel 770 firma anche il revisore

Pubblicato il 26 ottobre 2006

Varranno anche per il modello 770 le regole varate lo scorso anno sull’obbligo di firma esteso all’organo di controllo contabile.  Le istruzioni per la compilazione di Unico 2006 recepiscono le interpretazioni della risoluzione 146 del 19 ottobre 2005, che sciolse il dubbio sulla tipologia di soggetto obbligato ad apporre la seconda firma nel 770 (Fu Assonime, con circolare 50 del 21 settembre sollevarlo). Le istruzioni per quest’anno hanno poi precisato che l’obbligo spetta al revisore persona fisica, al presidente del collegio sindacale (se gli è stata riservata anche la funzione di controllo contabile) o al presidente della società di revisione. Per questa ultima ipotesi, la firma può essere apposta, in alternativa, dalla persona che ne ha rappresentanza ai fini del controllo contabile. Una lacuna, di gran rilievo, è stata colmata prevedendo, finalmente, l’indicazione nel frontespizio del codice fiscale del sottoscrittore, che è obbligatoria.

 

La sottoscrizione del revisore non è prescritta a pena di nullità della dichiarazione, che pertanto resta ugualmente valida. Il dovere di firma costituisce, infatti, un obbligo imposto dalla legge all’organo di controllo, che non riguarda anche la società dichiarante e la griglia dei suoi adempimenti. Ma la mancata sottoscrizione porta due conseguenze: l’avvio della procedura, a carico del revisore, per l’irrogazione a suo carico della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del Dlgs 471/97, ovvero la punibilità con sanzione che va da 2.065 euro a 10.329 euro ove, in relazione ad una società cliente che risulta non avere tenuto le scritture contabili, ometta la firma della dichiarazione senza averne denunciato la mancanza; ancora, la punibilità con la sanzione che va da 2.065 euro se il revisore rifiuta di apporre la firma senza giustificato motivo. Inoltre, la mancata sottoscrizione comporta l’avvio d’una procedura di controllo sulla società dichiarante, per appurare il giustificato motivo addotto dal revisore per legittimare la non sottoscrizione. Ne consegue che la società ha, in ogni caso, un interesse rilevante ad ottenere la firma.

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