Nel 770/2011 semplificato il nuovo quadro SY è dedicato ai dati sui pignoramenti eseguiti

Pubblicato il 27 aprile 2011 Se il terzo erogatore è un sostituto d'imposta, se le somme oggetto del debito sono da assoggettare a ritenuta alla fonte - Dpr 600/1973 e articolo 11 della legge 413/1991 - e il creditore pignoratizio è un soggetto Irpef, il sostituto deve effettuare la ritenuta d'acconto del 20% sulle somme liquidate a mezzo di pignoramento (ex articolo 19 comma 2 del Dl 78/2009) e versarla utilizzando il codice tributo 1049.

Il quadro SY contiene due sezioni:

- la prima è riservata al terzo erogatore e deve essere compilata anche se le somme non sono da assoggettare alla ritenuta del 20% (ad esempio se il creditore pignoratizio è un soggetto Ires);

- la seconda è riservata al debitore principale.

È obbligato alla presentazione del 770 il debitore che ha erogato, nel 2010, redditi di lavoro dipendente/assimilato e/o autonomo.

Il nuovo quadro permetterà all’agenzia delle Entrate di tracciare i pagamenti effettuati tramite pignoramento per poter fare i controlli incrociati utili ad evitare che le somme sfuggano al prelievo.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci si avranno ricadute penali.

Tutte le indicazioni in merito agli adempimenti in oggetto sono state fornite con provvedimento agenziale del 3 marzo 2010 e circolare n. 8/E/2011.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica industria - Verbale di incontro del 12/6/2025

17/06/2025

Metalmeccanica industria. Minimi trasferta reperibilità

17/06/2025

Tutela penale degli animali: legge in Gazzetta Ufficiale

17/06/2025

Settore agricolo: agevolazioni Inps per calamità naturali

17/06/2025

Reverse charge e impianti agrivoltaici: chiarimenti Entrate

17/06/2025

Earn out e partecipazioni: tassazione alla cessione, non all’incasso

17/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy