Nel calcolo della pensione anche gli anni non coperti da integrale contribuzione

Pubblicato il 11 aprile 2012 Con sentenza n. 5672 del 10 aprile 2012, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto da un avvocato genovese e volto a vedersi riconoscere, nel calcolo della pensione, alcuni anni in cui, per errore, aveva versato meno contributi rispetto ai dovuti. Nella specie, l’errore nei versamenti era dipeso solo in parte dal legale mentre per il resto era responsabile l’Ente di previdenza privato.

Secondo la Suprema corte, in particolare, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione devono ritenersi concorrere nella formazione dell'anzianità contributiva “e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo”.

Del resto - si legge nel testo della decisione -  non poteva approdarsi che a detta soluzione in considerazione dell’assenza di una disposizione che, nella legge professionale forense, ricolleghi alla parziale omissione contributiva l'annullamento sia di quanto versato, sia delle intera annualità.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Bonus mamme: 480 euro netti a dicembre, per chi?

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy