Nel leasing accordo a due

Pubblicato il 25 settembre 2006

di Cassazione – sentenza 17145 del 27 luglio 2006 – chiarisce che per il contratto di leasing finanziario (uno tra i più in uso nell’ambito economico) non ricorrono i presupposti del patto trilaterale o plurilaterale; esso costituisce un collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura. Quest’ultimo viene concluso dalla società di leasing con lo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore all’ottenimento della disponibilità della cosa; causa che ha rilevanza autonoma rispetto a quella dei singoli contratti, ponendone in evidenza, nel medesimo tempo, l’interdipendenza e la reciprocità. Al punto che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Bonus giovani: via alle domande dal 16 maggio

13/05/2025

Bonus donne: come fare domanda dal 16 maggio

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy