Nel nuovo processo amministrativo si sommano l'”astreinte” e il commissario ad acta

Pubblicato il 26 aprile 2011 Con il nuovo codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010) è ora possibile ottenere la condanna dell'ente locale, che non ottempera ad una sentenza, a risarcire una somma di danaro per il ritardo nell'esecuzione del giudicato (c.d. “astreinte”), in aggiunta alla nomina di un commissario ad acta.

La prima applicazione di questa procedura è stata attuata dal tar Campania con la sentenza n. 2161 del 15 aprile scorso; il Tar era stato attivato da un avvocato che chiedeva ad un comune di eseguire il decreto ingiuntivo ottenuto, e quindi di avere i danni per il ritardo nell'esecuzione. Il Tar pur accogliendo la domanda del ricorrente in ordine all’esecuzione del decreto ingiuntivo non ha riconosciuto la debenza della somma risarcitoria, in quanto appunto si trattava di obbligazione pecuniaria. Ma quando si tratta, spiega il Tar, di un obbligazione di fare infungibile il comune può essere condannato a risarcire una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
Il Tar ha precisato che è possibile richiedere sia la nomina del commissario ad acta che l’applicazione dell’astreinte perchè le due domande non sono incompatibili tra loro “atteso che – secondo l’orientamento preferibile e prevalente – l’Amministrazione non perde il potere di provvedere dopo la nomina del commissario ad acta, sicché la coazione indiretta costituita dall’astreinte continuerebbe ad aver un senso”.
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