Nel penale, delega al sostituto anche orale

Pubblicato il 03 gennaio 2019

Con sentenza n. 57832 del 20 dicembre 2018, la Seconda sezione penale della Cassazione si è pronunciata sul contrasto interpretativo sollevato, nell’ambito del processo penale, inerente alla possibilità, da parte del difensore di fiducia, di delegare oralmente un proprio sostituto a svolgere una attività difensiva davanti ad un giudice.

Gli Ermellini hanno confermato di condividere quanto da ultimo sostenuto dalla Prima sezione penale con sentenza n. 48862/2018 (che ha ammesso detta possibilità), rispetto alla decisione n. 26606/2018 della Quinta sezione secondo cui la delega orale non sarebbe consentita.

Nella specie, la Suprema corte, come detto, ha ritenuto di dover condividere le conclusioni della prima sentenza, secondo cui la designazione dell’avvocato sostituto da parte del difensore titolare può essere effettuata con delega "orale", non essendo più prescritta, come necessaria, una delega scritta.

Inoltre, non ha considerato necessaria, sull’assunto secondo cui “il contrasto non può dirsi radicalizzato”, la rimessione della citata questione alle Sezioni Unite.

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