Nel rito lavoro, produzione documentale solo con l'atto introduttivo

Pubblicato il 21 febbraio 2011 Nei procedimenti instaurati con il rito lavoro, l'omessa indicazione e contestuale deposito, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti fondanti la propria domanda comporta, perentoriamente, la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo il caso in cui la produzione degli allegati sia giustificata “dal tempo della loro formazione” o “dall'evolversi della vicenda successivamente al ricorso”.

Il mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, infatti, estingue, irreversibilmente, il diritto alla produzione documentale, rendendolo insuscettibile di reviviscenza in appello.

E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 3749 del 2011.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy