Nella fusione eterogenea tassate le riserve di utili nell’esercizio successivo

Pubblicato il 08 marzo 2017

L’agenzia delle Entrate è chiamata a fornire indicazioni, su richiesta di un contribuente, sul trattamento fiscale da applicare alla riserva da rivalutazione (D.L. 29/11/2008 n. 185) presente nel patrimonio netto di una società che si occupa solo di gestione di beni immobili e che una fondazione intende incorporare.

L’istante fa presente che il saldo attivo di rivalutazione, che ha permesso la costituzione del fondo di riserva da rivalutazione, presente nel bilancio, non è stato affrancato: quindi la riserva in sospensione di imposta, in caso di distribuzione ai soci, concorrerebbe a formare il reddito ai fini Ires della società e del socio, in quanto dividendo.

Parere delle Entrate: riserve di utili tassate nell’esercizio successivo a quello di trasformazione

Nel caso prospettato, l’operazione di fusione che si intende effettuare prevede che un ente non commerciale – una fondazione – incorpori una società di capitali la quale diventerà un ente non commerciale, con la conseguenza che la stessa deve soggiacere anche alle norme fiscali previste in materia di trasformazione eterogenea.

La trasformazione in argomento non porterebbe alla tassazione in capo ai soci delle riserve di utili (incluse quelle in sospensione d’imposta) solo qualora il soggetto trasformato, ossia la fondazione incorporante, svolga anche un’attività commerciale, in quanto in questo caso può essere previsto che le riserve siano utilizzate a copertura delle perdite d'esercizio.

Nella fattispecie presentata, pone in evidenza la risoluzione n. 27 del 7 marzo 2017 dell’agenzia delle Entrate, poiché l’ente non commerciale risultante dalla fusione/trasformazione non esercita attività commerciale, deve ritenersi che la riserva in sospensione di imposta sia da tassare in capo alla incorporata, in quanto destinata a finalità estranea alla sua attività, mentre per la fondazione saranno considerate distribuite le riserve di utili (compresa la riserva in sospensione d’imposta) nell’esercizio successivo a quello di trasformazione (lettera b), comma 1, secondo periodo, articolo 171 TUIR).

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