Nella sede della società deve essere custodito il libro del collegio sindacale

Pubblicato il 17 agosto 2010

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato la norma 2.3 dei nuovi principi di comportamento del collegio sindacale, in merito alla corretta tenuta del libro e delle adunanze e delle deliberazioni del collegio.

A differenza di quanto previsto per i revisori, ai quali non è più richiesta la tenuta dell’apposito libro, il Consiglio specifica che per le società per azioni resta obbligatoria la tenuta del libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale. Il libro deve rimanere depositato presso la sede della società oggetto di controllo. Se prelevato dal presidente del collegio, lo stesso dovrà rilasciare alla società un apposita dichiarazione scritta che ne attesta il prelievo. Secondo, poi, quanto espressamente richiamato anche dall’articolo 2421 del Codice civile, il suddetto libro dei sindaci deve osservare alcune indicazioni minime: la data e il luogo della riunione; i nominativi dei sindaci intervenuti e di quelli assenti; le persone invitate alla riunione e la loro qualifica; l’attività svolta e gli accertamenti eseguiti; le conclusioni raggiunte e le eventuali deliberazioni ed, infine, i documenti eventualmente pervenuti al collegio da altri organi, comitati e soggetti.

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