Nell'apprendistato la formazione e la pratica coesistono

Pubblicato il 14 febbraio 2012 La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 2015 depositata il 13 febbraio 2012, chiarisce che nel contratto di apprendistato la formazione può andare di pari passo con la pratica o seguire le mansioni che l'apprendista è chiamato a svolgere.

I giudici di merito - richiamando il D.Lgs n. 167/2011 - sottolineano che “l'attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere”. L'addestramento del lavoratore deve avvenire, quindi, anche e necessariamente attraverso la formazione, che deve essere coerente con le mansioni svolte, ma che non deve obbligatoriamente anticipare il loro svolgimento.

Viene respinto così il ricorso di una lavoratrice, inquadrata come apprendista, avverso il licenziamento ingiustificato per un rapporto di lavoro ritenuto dalla ricorrente a tempo indeterminato e non di apprendistato.


APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit. Rinnovo

27/03/2026

Agenti e rappresentanti, contributi silenti Enasarco: il Governo apre al confronto

27/03/2026

Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

27/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy