Nell'apprendistato la formazione e la pratica coesistono

Pubblicato il 14 febbraio 2012 La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 2015 depositata il 13 febbraio 2012, chiarisce che nel contratto di apprendistato la formazione può andare di pari passo con la pratica o seguire le mansioni che l'apprendista è chiamato a svolgere.

I giudici di merito - richiamando il D.Lgs n. 167/2011 - sottolineano che “l'attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere”. L'addestramento del lavoratore deve avvenire, quindi, anche e necessariamente attraverso la formazione, che deve essere coerente con le mansioni svolte, ma che non deve obbligatoriamente anticipare il loro svolgimento.

Viene respinto così il ricorso di una lavoratrice, inquadrata come apprendista, avverso il licenziamento ingiustificato per un rapporto di lavoro ritenuto dalla ricorrente a tempo indeterminato e non di apprendistato.


APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy