Nelle esecuzioni esattoriali il giudice non interviene sul prezzo di vendita

Pubblicato il 19 ottobre 2010
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, con ordinanza del 13 ottobre 2010, si è pronunciato sulla sussistenza o meno, da parte del giudice ordinario, della facoltà, una volta avvenuta l'aggiudicazione di un bene, di esercitare un controllo per stabilire se l'applicazione del criterio del triplo del valore catastale, per come sancito dall'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, sia tale da ledere il principio del giusto prezzo espresso dall'articolo 586 del Codice di procedura civile. 

La vicenda esaminata è relativa ad un'esecuzione esattoriale e prende le mosse da un reclamo avanzato da Equitalia avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, dopo l'aggiudicazione di un immobile a seguito di vendita all'incanto, aveva dichiarato di non doversi emettere il decreto di trasferimento dell'immobile stesso ritenendo che il prezzo determinato fosse notevolmente inferiore a quello che sarebbe stato congruo. 

Il Tribunale, aderendo alle deduzioni della reclamante, ha sottolineato come, nel procedimento di esecuzione esattoriale volto alla realizzazione del preminente interesse pubblico, l'intervento del giudice sia circoscritto solo alla fase successiva alla vendita con riguardo al versamento del prezzo e fino alla distribuzione della somma ricavata.
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