Nelle fusioni fra banche l’autonomia dà il bonus

Pubblicato il 05 febbraio 2008 Trattando il caso di una fusione avvenuta nel 2007 tra due gruppi bancari, l’Amministrazione finanziaria risponde – risoluzione 32/2008 – all’istanza circa la possibilità che una banca con azioni quotate nel mercato telematico di Borsa Italiana, che risulta dalla fusione di altri due istituti bancari (pure quotati), usufruisca del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in operazioni straordinarie sulla base della legge 296/2006. L’interpretazione della norma è in questo caso restrittiva, poiché le Entrate ritengono che il possesso di partecipazioni blocchi, anche quando si tratta di importi trascurabili e titoli destinati al trading, il bonus aggregazioni. Infatti, come già affermato dall’Agenzia nella circolare 16/E/2007, l’agevolazione viene meno se tra i soggetti interessati all’aggregazione è in essere un “qualsiasi” rapporto di partecipazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy