Nelle Onlus incassi con limiti

Pubblicato il 11 ottobre 2008 La Corte di Cassazione – Sezioni unite – con la sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008, ha fissato un importante principio in materia di Onlus. Rigettando il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate, i giudici di merito hanno sancito che farsi pagare le prestazioni socio-assistenziali erogate non è incompatibile con lo status di Onlus, sempre che il profitto conseguito dalla fondazione non sia distribuito come utile o avanzo di gestione. Cioè è necessario che gli utili conseguiti delle onlus vengano impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o connesse o che, comunque, non vengano distribuiti. Quindi, le attività possono essere considerate rientranti tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio economico del beneficiario. Per dar ragione alle Entrate, invece, il Fisco avrebbe dovuto dimostrare il venir meno dei presupposti per l’iscrizione all’anagrafe unica, in particolare sull’indebito utilizzo degli utili.
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