Nell’infortunio di cantiere l’obbligo è condiviso

Pubblicato il 09 febbraio 2008 La Cassazione, con la sentenza 6277 del 2008, in merito all’ipotesi di lesioni colpose per danno professionale subito da un dipendente ha chiarito che la designazione di un responsabile del servizio di prevenzione infortuni non basta a giustificare l’esenzione della responsabilità del datore di lavoro e del dirigente preposto. Nella sentenza si rinvia alla Corte d’Appello di Trento la decisione di assoluzione del Tribunale di Bolzano nei riguardi del legale rappresentante di una società e del direttore e addetto alla sicurezza sul lavoro. La motivazione è che il giudice di merito non ha tenuto in considerazione il principio giuridico secondo cui tra i destinatari iure proprio delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro (Dpr 547/1995) sono contemplati anche il datore di lavoro e il dirigente: quest’ultimo non si sostituisce, di regola, alle mansioni dell’imprenditore e condivide con esso oneri e responsabilità in merito alla sicurezza. Un dubbio sulla responsabilità da ascrivere al datore di lavoro poteva nascere solo dall’eventualità di una delega dettagliata, oltre la nomina del dirigente, in materia di sicurezza, con il trasferimento di tutti i compiti di natura tecnica con le più alte facoltà di iniziativa.
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