Neo patentati alla guida in stato di ebbrezza. OK ai lavori di pubblica utilità

Pubblicato il 28 giugno 2012 Con la sentenza n. 167 del 27 giugno 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186-bis, comma 6, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Tribunale di Bolzano con riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

La norma in contestazione è quella che consente la possibilità, per i neo-patentati sorpresi in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo, di vedersi sostituire la pena con i lavori socialmente utili.

Per i giudici della Consulta, tuttavia, il vulnus costituzionale denunciato dal rimettente non sussisterebbe in quanto “– una volta qualificate correttamente come circostanze aggravanti le ipotesi di guida sotto l’influsso dell’alcool dei conducenti “a rischio elevato”, delineate dal comma 3 dell’art. 186-bis in riferimento all’art. 186, comma 2, lettere b) e c), Codice della strada – esse restano, di per sé, soggette alla disciplina valevole per la fattispecie base (quella dell’art. 186), anche per quanto attiene alla possibile sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ed ai benefici connessi allo svolgimento positivo di tale lavoro (comma 9-bis)”.
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