La struttura scolastica presso cui è stata organizzata una partita di calcetto non è tenuta a risarcire i danni a titolo di responsabilità civile conseguente all’infortunio subito da un ragazzo durante una normale azione di gioco, anche se irruenta e violenta.
A sostenerlo è la Corte di cassazione con sentenza n. 20743 del 28 settembre 2009, affermando che per aversi tale responsabilità, ex art. 2048 codice civile, è necessario che il danno sia conseguenza di un fatto illecito e che la scuola non si sia adoperata per prendere apposite misure per evitare danni. Ma nel caso in questione, sottolinea la Corte, il comportamento dannoso è avvenuto involontariamente da parte di un altro partecipante alla partita, e nessun rilievo può essere elevato agli organizzatori dell’evento in quanto il fatto è avvenuto durante una normale azione di gioco, prevedibile quando si affronta una partita di calcio.
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